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Anemia infettiva dei cavalli: lo Stato ordina test del sangue
Anemia infettiva dei cavalli: lo Stato ordina test del sangue: Obbligo Di prelievi

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale

n. 285 del 7-12-2006

Ministero della Salute

ORDINANZA 14 novembre 2006

Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

- Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

- Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia

infettiva degli equini;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243,

regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle

condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di

equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n.

92/36/CEE;

- Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006;

- Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di

settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di

anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi

clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;

- Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un

periodo di tempo limitato, è probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio

tale da costituire un grave pericolo per la sanità e il benessere della popolazione

animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine

economico per gli operatori coinvolti;

- Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla

profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla

sfera riproduttiva, il Ministero della sanità abbia raccomandato di proseguire

l'attività di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli

equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune

regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza,

determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di

proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;

- Considerato che la ben nota trasmissibilità del virus, la sua forte patogenicità e

notevole emivita, la stagionalità degli agenti vettori come mosche cavalline e

zecche, nonchè la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono

inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo

dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su

base campionaria ai sensi della legislazione vigente;

- Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di

controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgere e

controllare l'andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che

gli equidi che svolgono attività agostinico-sportive sono soggetti a frequenti

spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;

- Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su

tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un

monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale

Ordina:

Art. 1.

1.
È resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente

ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su:

a) tutti gli equidi di età superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all'art.

2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione

dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;

b) tutti gli equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di

cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006,

nonché verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma

temporanea.

2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validità di

mesi dodici.

3. Gli esiti, nonché la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal

veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul

modello di cui all'allegato A.

4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono

attività sportiva o agonistica, nonché su quelli che accedono ad ippodromi, aste e

manifestazioni ippico-sportive.

5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in

ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che

afferiscono al circuito ippico-sportivo.

6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali

di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto

2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e i laboratori degli Istituti

zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del

campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformità a

quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui

all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

1.
Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è

accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire

una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza,

e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad

esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste

o concentramenti di equidi.

Art. 3.

1.
I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari

delle Aziende unità sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati

dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo

le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1

sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del

responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti

per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per

l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività il campione è inviato per la conferma diagnostica

al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito

denominato Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro

di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli

esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le

modalità indicate dal Centro di referenza.

Art. 4.

1.
I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione

della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria

permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonché presso ippodromi, aste, fiere e

concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle

disposizioni della presente ordinanza.

Art. 5.

1.
In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del

Centro di referenza, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste

dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del

decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure

vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la

positività.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle

province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di

positività di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e

successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena

ricevuto l'esito, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e la Federazione

Italiana Sport Equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile al Ministero della salute e

alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in

ambito nazionale.

Art. 6.

1.
Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il

veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la

presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste

all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente

per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti

zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.

Art. 7.

1.
La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità dodici mesi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni

culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

 
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